PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica riconosce il valore sociale delle comunità giovanili, strumento di crescita civile e culturale della popolazione giovanile, espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, nonchè veicolo di promozione, creatività e integrazione sociale.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per il riconoscimento e il sostegno delle comunità giovanili.
      3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di promuovere e di incentivare su tutto il territorio nazionale la nascita di nuove comunità giovanili e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti, anche attraverso scambi e progetti con altre realtà nazionali e internazionali, con particolare riguardo allo sviluppo della comune identità culturale italiana ed europea.

Art. 2.
(Comunità giovanili).

      1. La comunità giovanile è l'insieme di persone aggregate stabilmente, senza fini di lucro, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

          a) l'organizzazione della vita associativa come esperienza comunitaria, al fine di favorire la maturazione e la consapevolezza della personalità nel rispetto degli altri;

          b) l'educazione all'impegno sociale, civile, alla partecipazione e alle conoscenze culturali;

          c) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sociali, didattiche, ambientali,

 

Pag. 6

culturali, turistiche, agricole, artigianali, artistiche e di formazione professionale.

      2. Alle comunità giovanili possono aderire gli studenti e i giovani fino a trenta anni di età senza alcuna discriminazione politica, razziale, culturale, religiosa, etica e sociale.
      3. Ai fini e per gli effetti della presente legge non sono considerate comunità giovanili:

          a) i partiti politici, le associazioni sindacali, le associazioni professionali e di categoria;

          b) i gruppi che occupano abusivamente immobili di proprietà pubblica o privata;

          c) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni nelle cui strutture si fa uso di sostanze stupefacenti, si pratica la violenza o si promuovono attività illegali o antidemocratiche;

          d) i gruppi, le associazioni o le organizzazioni che non garantiscono al proprio interno l'assenza di discriminazioni fondate sul sesso, la razza, l'origine etnica o nazionale, la religione, le convinzioni politiche o la condizione sociale.

      4. La comunità giovanile è assimilata, ai fini giuridici, alle associazioni di promozione sociale.

Art. 3.
(Atto costitutivo e statuto).

      1. Le comunità giovanili possono essere promosse da:

          a) enti, associazioni, consorzi di associazioni e organismi privati comunque denominati, nei cui statuti sono previste le finalità di promozione e di sostegno delle comunità giovanili;

          b) autogestioni, il cui funzionamento è attuato attraverso un regolamento proposto contestualmente alla richiesta di costituzione.

 

Pag. 7

      2. Le comunità giovanili si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l'altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

          a) l'assenza di fini di lucro;

          b) il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;

          c) l'elettività delle cariche comunitarie e la gratuità delle stesse;

          d) i criteri di ammissione alla comunità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

          e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti ai sensi dell'articolo 4;

          f) le modalità di approvazione del bilancio da parte della comunità;

          g) le modalità di scioglimento della comunità;

          h) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento, a fini di utilità sociale;

          i) l'individuazione del rappresentante legale.

Art. 4.
(Risorse economiche).

      1. Le comunità giovanili traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

          a) quote e contributi degli associati;

          b) eredità, donazioni e legati;

          c) contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti o altre istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

 

Pag. 8

          d) finanziamenti dell'Unione europea e di organismi internazionali;

          e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

          f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

          g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

          h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

          i) altre entrate compatibili con le finalità sociali della comunità giovanile.

Art. 5.
(Fondo nazionale per le comunità giovanili).

      1. È istituito presso il Dipartimento competente per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per le comunità giovanili, finalizzato a sostenere finanziariamente:

          a) iniziative concernenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1;

          b) interventi di recupero, riadattamento e sistemazione di edifici e di strutture pubblici e privati da destinare a sede di comunità giovanili;

          c) progetti tesi a realizzare reti a carattere regionale o interregionale al fine di sviluppare e favorire lo scambio di esperienze e la diffusione delle buone pratiche.

 

Pag. 9

Art. 6.
(Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, è istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione giovanile, di seguito denominato «Osservatorio», presieduto dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composto da sedici membri, di cui dieci rappresentanti delle comunità giovanili a carattere nazionale maggiormente rappresentative e sei esperti.
      2. L'Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento competente per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge i seguenti compiti:

          a) promozione di studi e ricerche sulla condizione giovanile in Italia e all'estero;

          b) pubblicazione di un rapporto biennale sull'andamento delle realtà giovanili e sullo stato di attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia di gioventù;

          c) sostegno delle iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori disciplinati dalla presente legge;

          d) pubblicazione di un bollettino periodico di informazione e promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle comunità giovanili, al fine di valorizzarne il ruolo di promozione e di integrazione sociale;

          e) approvazione di progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, dalle comunità giovanili iscritte nei registri generali, istituiti ai sensi dell'articolo 7, per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

 

Pag. 10

          f) promozione di scambi di conoscenze e forme di collaborazione fra le comunità giovanili italiane e fra queste e altre realtà giovanili straniere;

          g) organizzazione, con cadenza triennale, di una conferenza nazionale sulle politiche giovanili, alla quale partecipano i soggetti istituzionali e le comunità interessate.

      3. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 7.
(Registri generali delle comunità giovanili istituiti dalle regioni e dalle province autonome).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle comunità giovanili, di seguito denominati «registri».
      2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e usufruire dei benefìci previsti dalle disposizioni di cui al capo III della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in quanto compatibili.
      3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le comunità giovanili che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle comunità giovanili nei rispettivi registri nonché di periodica revisione degli stessi, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7

 

Pag. 11

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri all'Osservatorio.
      5. Le comunità giovanili iscritte nei registri sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 4, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annuale di 5.165.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Disposizione finale).

      1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.